Direttore generale
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- Il Direttore Generale è la figura dirigenziale apicale cui compete la responsabilità della gestione amministrativa, finanziaria e sociale dell’Azienda.
- Il Direttore Generale è responsabile dell’attuazione e del raggiungimento dègli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione anche su sua proposta. Fornisce assistenza giuridico- amministrativa e collaborazione al presidente ed al Consiglio di Amministrazione in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle léggi, allo statuto ed ai regolamenti e partecipa alle sedute del Consiglio, curandone la verbalizzazione.
- Le funzioni gestionali comprendono la generalità degli atti ed azioni, ed in particolare
a) l’adozione ed organizzazione degli atti di esecuzione delle deliberazioni consiliari;
b) lo studio e la predisposizione dei piani e degli indirizzi programmatici dell’Azienda da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
c) l’organizzazione e gestione del personale aziendale;
d) la gestione delle risorse economiche e materiali, con particolare riferimento alla predisposizione degli atti contabili e all’assunzione degli impegni di spesa nei limiti del bilancio e ei budget prefissati, la liquidazione delle spese e l’acquisizione delle entrate;
e) la gestione e responsabilità dell’attività contrattuale e negoziale dell’a’tiel1da: f) la presidenza delle commissioni di appalti e di concorsi;
g) l’adozione di atti aventi carattere certificativo, dichiarativo, informativo, ricognitivo e di delega. - La formalizzazione delle funzioni di gestione avviene in forma di determinazioni, atti immediatamente eseguibili, che vanno pubblicati in apposito albo per sette giorni.
- Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Deve esse’re scelto tra gli iscritti all’Albo regionale dei Direttori Generali delle Aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all’esperienza professionale richiesta.
- L’incarico di Direttore Generale è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma.
- Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato dal relativo contratto.
- Il trattamento economico, concordato tra le parti contraenti, è definito con riferimento ai criteri stabiliti dalla normativa regionale.
- L’incarico di Direttore Generale è incompatibile con le attività e gli incarichi di cui all’art. 33 della L.R. n. 15/2004e successive modificazioni; non possono essere nominati Direttori Generali coloro che si trovino nelle condizioni elencate dalla medesima legge.
- AI Direttore Generale competono tutti gli adempimenti non specificatamente attribuiti agli altri Organi dell’Azienda, nonché l’assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare d’incarico approvato dall’Azienda.